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L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen (insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia) è consentito soltanto allo straniero che:

1) Si presenti attraverso un valico di frontiera

2) Sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere

3) Disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno

4) Sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito

5) Non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen

6) Non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen


 

DISPONIBILITA’ DI MEZZI FINANZIARI

Lo Straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale, o nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l’ingresso nello Spazio Schengen (Istruzione Consolare Comune).

La Direttiva stabilisce che la disponibilità dei mezzi finanziari possa essere dimostrata, dal cittadino straniero, mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.

Salvo che le norme dispongano diversamente, lo straniero deve indicare poi l’esistenza di un idoneo alloggio nel Territorio Nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile questa anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

L’esibizione dei mezzi di sostentamento nella misura richiesta, oltre a costituire requisito fondamentale per la concessione di alcune tipologie di visto d’ingresso, è richiesta allo straniero al momento dell’ingresso nel Territorio Nazionale.

Il mancato possesso dei mezzi provocherà la mancata concessione del visto d’ingresso, ovvero – all’eventuale controllo da parte delle Autorità di Polizia di Frontiera – il formale Provvedimento di Respingimento in frontiera.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA RICHIESTI PER L'INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE

(Ingresso per motivo di: affari, cure mediche, gara sportiva, religione, studio, transito, trasporto, turismo)

Classi di durata del viaggio
Un partecipante
Due o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva € 269,60 € 212,81
Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera € 44,93 € 26,33
Da 11 a 20 giorni: quota fissa € 51,64 € 25,82
Quota giornaliera a persona € 36,67 € 22,21
Oltre i 20 giorni: quota fissa € 206,58 € 118,79
Quota giornaliera a persona € 27,89 € 17,04

Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.

IL SOGGIORNO

Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto – dovrà obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dall’ingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo – come previsto dall’art. 5 del T.U. 286/1998 – il permesso di soggiorno. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

E’ il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.

PAESI I CUI CITTADINI HANNO BISOGNO DEL VISTO PER ATTRAVERSARE LA FRONTIERA

L’esigenza di una progressiva armonizzazione delle diverse politiche nazionali dei visti ha condotto all’adozione di alcune misure da parte degli organi europei, fra cui il Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001, che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto.

I cittadini dei seguenti Paesi, titolari di passaporto ordinario, sono soggetti ad obbligo di visto:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

N.B.Il visto per i bielorussi che hanno un invito privato di cittadini italiani è quello TURISTICO.

LE 21 TIPOLOGIE DI VISTO D’INGRESSO

Schengen
Nazionale
Finalità
Requisiti e Condizioni
  Adozione Consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottandi, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità straniera Autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (l. 31.12.1998, n. 476)
Affari   Consente l’ingresso allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali o di cooperazione industriale Documentazione comprovante la condizione di operatore economico-commerciale del richiedente; documentazione attestante l’effettiva finalità economico-commerciale del viaggio; documentazione dell’impresa invitante; mezzi economici di sostentamento; titolo di viaggio; disponibilità di un alloggio
Cure Mediche Cure Mediche Consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Può essere rilasciato anche all’accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento Dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data d’inizio, la durata ed il costo presumibile; attestazione della struttura sanitaria che confermi l’avvenuto deposito di almeno il 30% del costo complessivo del trattamento; risorse sufficienti per il pagamento del residuo delle spese; titolo di viaggio. Autorizzazione del Ministero della Sanità – ovvero specifica Delibera Regionale – per le cure da prestarsi nell’ambito dei Programmi d’intervento Umanitari autorizzati
Diplomatico Rilasciato allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio – per accreditamento o notifica - presso le Rappresentanze diplomatico–consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. E’ rilasciato anche agli stranieri componenti il suo stretto nucleo familiare convivente Richiesta ufficiale avanzata con Nota Verbale dal locale Ministero degli Affari Esteri o dalla competente Rappresentanza diplomatico-consolare
  Familiare al seguito Consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda seguire in Italia il familiare cittadino italiano – o di un paese dell’Unione Europea, ovvero di un paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – o il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998 Il cittadino straniero può richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari così come indicati dall’art. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico Nulla Osta per Familiare al Seguito rilasciato dalla Questura territorialmente competente. Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere certificato da quest’ultimo mediante apposita dichiarazione
Gara Sportiva Consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero che sia chiamato a partecipare a manifestazioni di carattere sportivo Richiesta avanzata, nel caso di disciplina sportiva riconosciuta, da parte del Comitato Olimpico Italiano o della Federazione Sportiva interessata. In tutti gli altri casi, in presenza degli stessi requisiti richiesti per il rilascio del visto per turismo
Invito   Consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da Enti, Istituzioni, Organizzazioni Pubbliche o private ma notorie, a partecipare a particolari eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, di carattere politico, scientifico, culturale, le cui spese di soggiorno siano a carico dell’Ente invitante. Può essere rilasciato anche allo straniero convocato, o invitato, dall’Autorità Giudiziaria italiana Formale invito dell’Istituzione invitante, con il quale questa s’impegni anche a farsi carico delle spese di soggiorno dello straniero; titolo di viaggio; atto di convocazione dell’Autorità Giudiziaria italiana
Lavoro autonomo Lavoro autonomo Consente l’ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero (d’età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l’obbligo minimo di scolarità) che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato Dichiarazione circa la “non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, o del titolo abilitativo”, rilasciata dall’amministrazione preposta; attestazione circa i parametri di riferimento, rilasciata dalla Camera di Commercio o dall’Ordine professionale competente; contratto e certificato d’iscrizione nel registro delle imprese; dichiarazione di responsabilità rilasciata al competente Servizio Ispezione del Lavoro; dichiarazione del committente che assicuri un compenso superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese; disponibilità di un idoneo alloggio; Nulla Osta della Questura competente.Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro autonomo sport). Copia del contratto, con firma autenticata del gestore; dichiarazione di responsabilità; idonea certificazione professionale; Nulla Osta provvisorio della Questura competente; idonea sistemazione alloggiativa (lavoro autonomo spettacolo)
Lavoro subordinato Lavoro subordinato Consente l’ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero - d’età non inferiore a 15 anni a condizione che abbia assolto l’obbligo minimo di scolarità - chiamato in Italia a prestare attività lavorativa a carattere subordinato Autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Politiche del Lavoro, corredata di Nulla Osta della Questura territorialmente competente. Dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale (lavoro subordinato sport). Autorizzazione al lavoro, di data non anteriore a sei mesi, rilasciata dalla Direzione Generale per l’Impiego, Segreteria Collocamento Spettacolo (lavoro subordinato spettacolo).
Missione Missione Consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che rivesta carica governativa, o sia dipendente di Pubblica Amministrazione, di Ente Pubblico, di Organizzazione Internazionale, inviato in Italia nell’espletamento della sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità, ovvero il privato cittadino che per l’importanza della sua attività e per lo scopo del soggiorno possa ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l’Italia. Analogo visto può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente con il titolare.  
Motivi religiosi Motivi religiosi Consente l’ingresso, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai ministri di culti stranieri - che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell’elenco predisposto dal Ministero dell’Interno, per l’espletamento della loro attività religiosa o pastorale Documentazione comprovante l’effettiva condizione di religioso; documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno; titolo di viaggio; mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un’idonea dichiarazione dell’Ente stesso
  Reingresso Concesso solo ai cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, momentaneamente ed incidentalmente sprovvisti del documento di soggiorno (furto, smarrimento, ecc.) che debbano far rientro in Italia, ovvero allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto (da non più di 60 giorni) Denuncia di furto o smarrimento resa alle competenti Autorità locali di Polizia; dichiarazione del cittadino straniero che confermi il diritto alla prosecuzione del soggiorno di lunga durata in Italia
  Residenza elettiva Consente l’ingresso al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa Documentazione circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza; ampie e documentate risorse economiche autonome di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità in futuro (cospicue rendite, pensioni, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari)
  Ricongiungimento familiare Consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata, allo straniero che intenda ricongiungersi in Italia con il familiare cittadino italiano – o di un paese dell’Unione Europea, ovvero di un paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – o con il familiare cittadino straniero titolare di un visto per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del TU 286/1998 Il cittadino straniero può richiedere il rilascio del visto in favore dei familiari così come indicati dall’art. 29 del TU 286/1998, esibendo lo specifico Nulla Osta al Ricongiungimento Familiare rilasciato dalla Questura territorialmente competente. Per il ricongiungimento del familiare straniero di cittadino italiano (U.E. o S.E.E.) non è previsto il rilascio di Nulla Osta da parte della Questura: il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere certificato da quest’ultimo mediante apposita dichiarazione
Studio Studio Consente l’ingresso, ai fini di soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati Età maggiore di anni 14; documentate garanzie circa il corso di studio; mezzi di sostentamento nella misura prevista dalle norme; polizza assicurativa per la copertura delle spese sanitarie. Per attività di studio che comportano l’esercizio di attività sanitarie è richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio professionale da parte del Ministero della Salute
Transito aeroportuale   Consente al cittadino straniero di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della parte contraente che ha rilasciato il visto Valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale; biglietto aereo o prenotazione
Transito   Consente ad un cittadino straniero di attraversare, nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad un altro Stato terzo, il territorio dello Spazio Schengen. Può essere concesso solo a condizione che al cittadino straniero sia garantito l’ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle Parti contraenti Sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio di un visto di breve durata per turismo; visto di ingresso nel paese terzo di destinazione finale
Trasporto   Consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia, per brevi periodi, per svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, per via terrestre o per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati) Documentazione attestante la condizione professionale del richiedente; documentazione inerente l’attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto
Turismo   Consente l’ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici Adeguati mezzi finanziari di sostentamento (documenti di credito, fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.), non inferiori a quanto stabilito dalle norme in materia; titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione); documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.); eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente
  Vacanze - Lavoro Consente l’ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei paesi con cui l’Italia abbia stipulato specifici accordi in materia I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dagli specifici accordi internazionali in materia

 





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